Esplora contenuti correlati

Cittadinanza

La cittadinanza italiana può essere acquisita in vari modi, di seguito si illustrano i casi più diffusi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Stato Civile.

 

RICONOSCIMENTO CITTADINANZA “JURE SANGUINIS”

Chi non è in possesso della cittadinanza italiana ed è discendente di emigrato italiano, che non si è naturalizzato straniero e per il quale non è intervenuta alcuna interruzione nel ramo discendente, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana “jure sanguinis” dalla nascita.

Il procedimento può essere avviato solo se l’interessato è iscritto nel registro della popolazione residente del Comune.

La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei seguenti passaggi:

  • accertare che la discendenza abbia inizio da un avo (chi è emigrato) di cittadinanza italiana, senza limiti di generazioni;
  • accertare che l'avo abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente (mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorità straniera);
  • comprovare la discendenza dall'avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio;

opportunamente tradotti e legalizzati;

  • attestare che né l'istante né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane.

La trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna, solo per i figli nati dopo il 01.01.1948.

  • L’autorità competente ad effettuare l’accertamento dei requisiti è determinata in base al luogo di residenza: per chi dichiara la residenza in Italia è l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.

 

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER MATRIMONIO

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare – se in regola con gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa - la cittadinanza italiana dopo il matrimonio:

  • qualora risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica;
  • dopo tre anni dalla data del matrimonio, qualora risieda all’estero.

Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Il vincolo di coniugio deve permanere fino al momento dell’adozione del provvedimento.

Possono avanzare la richiesta di cittadinanza non solo il coniuge dello straniero naturalizzato prima della data del matrimonio, ma anche il coniuge di chi abbia acquistato la cittadinanza successivamente a tale data: in questo caso i due anni si dovranno conteggiare dal momento in cui il coniuge è divenuto cittadino italiano.

  • La richiesta può essere formulata, esclusivamente online, per il tramite della procedura indicata sul sito del Ministero dell’Interno.

Sarà richiesto il versamento di un contributo al Ministero dell’Interno pari ad euro 250,00.

Il richiedente dovrà dimostrare di possedere un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), attraverso titolo di studio o certificazione di ente certificatore riconosciuto. Ciò non si applica a coloro i quali hanno sottoscritto l’accordo di integrazione o sono titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Il termine di conclusione del procedimento, che vedrà il giuramento presso gli uffici comunali, è di 48 mesi.

 

ACQUISTO CITTADINANZA PER RESIDENZA

Chi risiede in Italia regolarmente da almeno:

  • 4 anni, se cittadino comunitario;
  • 5 anni, se apolide o rifugiato politico;
  • 10 anni, se cittadino “extracomunitario”.

può chiedere la cittadinanza italiana e lo Stato può concederla, valutando di caso in caso l’opportunità e l’esistenza dei requisiti.

Non è invece previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni.

  • La richiesta può essere formulata, esclusivamente online, per il tramite della procedura indicata sul sito del Ministero dell’Interno.

Sarà richiesto il versamento di un contributo pari ad euro 250,00.

Il richiedente dovrà dimostrare di possedere un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), attraverso titolo di studio o certificazione di ente certificatore riconosciuto. Ciò non si applica a coloro i quali hanno sottoscritto l’accordo di integrazione o sono titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Il termine di conclusione del procedimento, che vedrà il giuramento presso gli uffici comunali, è di 48 mesi.

 

Informazioni

Nel caso della richiesta di cittadinanza per matrimonio e per residenza, l’istanza è formulabile esclusivamente per via telematica sul sito del Ministero dell’Interno. In tal senso si invita per ogni informazione a rivolgersi all’Ufficio Territoriale del Governo (“Prefettura”) competente per territorio.

Per quanto concerne i casi che coinvolgono direttamente l’Ufficio Stato Civile, si invita a rivolgersi ad esso negli orari d’ufficio, fissando eventualmente un appuntamento telefonico.

 

CITTADINANZA DURANTE LA MINORE ETA’

La cittadinanza viene acquisita dal minore per:

  1. riconoscimento da parte di un genitore cittadino italiano o dichiarazione giudiziale della filiazione. Nel caso in cui il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento lo stesso esprima la propria volontà in tal senso, attraverso una ”elezione di cittadinanza”.
  2. adozione: acquisisce la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana oppure, se l’adozione è pronunciata all’estero, con provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile. Se l’adottato è maggiorenne, invece, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.
  3. naturalizzazione del genitore: i figli minorenni di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se conviventi (in via stabile ed effettiva, attestata con idonea documentazione e sussistente al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore) acquistano automaticamente la cittadinanza italiana. Una volta raggiunta la maggiore età è possibile una rinuncia, in caso siano in possesso di un’altra cittadinanza.

 

CITTADINANZA DEI NEO DICIOTTENNI STRANIERI

La Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (art. 4, 2° comma) riconosce il diritto ai ragazzi nati in Italia da genitori stranieri di diventare cittadini italiani al compimento dei 18 anni presentando una semplice dichiarazione di volontà all'Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza.


Lo status di cittadino italiano permette ai ragazzi nati e cresciuti in Italia di accedere ai  diritti civili e politici in condizioni di parità con i  coetanei italiani, ad esempio:

  • essere iscritti alle liste elettorali e votare; 
  • muoversi liberamente all'interno dei paesi dell'Unione Europea; 
  • accedere ai concorsi pubblici e quindi lavorare per gli enti pubblici.

E' importante sapere che il Comune di appartenenza è tenuto, in base all'art.33 della Legg 98/2013, ad informare i cittadini stranieri, nel corso dei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni, della possibilità di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età. In mancanza di tale comunicazione, la richiesta potrà essere effettuata anche dopo i 19 anni.

Inoltre sempre in base all'art 33 della Legge 98/2013, non sono imputabili, ai fini della dimostrazione della residenza legale ininterrotta, inadempimenti riconducibili ai genitori (es. iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della Pubblica amministrazione. Il possesso del requisito della residenza ininterrotta potrà, pertanto, essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea (es. certificati medici, scolastici...).

Poiché la legge italiana consente la doppia cittadinanza non è necessario rinunciare a quella del Paese di origine e ai diritti ad essa connessi; tuttavia alcuni Paesi non permettono il mantenimento della cittadinanza precedente una volta acquisita un'altra, quindi se si è interessati a non perdere la cittadinanza del Paese di origine sarà necessario chiedere informazioni al Consolato competente.

A chi si rivolge

A tutti i cittadini stranieri nati in Italia, che abbiano compiuto il 18° anno di età

Chi può presentare

I diretti interessati

Come si fa

Al compimento del 18° anno di età, ed entro il 19°, si può presentare la richiesta presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza.

Cosa serve

E' possibile rendere la "dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana", tramite l'apposito modulo, se si possiedono i seguenti requisiti:

    nascita in Italia da genitori stranieri;

    residenza legale in Italia senza interruzioni fino al compimento dei 18 anni;

    possesso di un titolo di soggiorno;

    iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza.

Costi

La presentazione della dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza è soggetta al pagamento di un contributo di 250 euro, mediante bollettino postale già predisposto che troverai presso gli uffici postali (corrente postale n. 809020 intestato al Ministero dell’Interno).

Si informa che nel caso in cui la dichiarazione non possa essere accolta, il contributo non potrà essere rimborsato.

Vincoli

Per poter ottenere la cittadinanza italiana con tale modalità, è necessario aver avuto la residenza o la dimora abituale in Italia ininterrottamente dalla nascita al compimento del 18° anno di età, ed essere in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri.

Tempi e scadenze

La dichiarazione per tale tipologia di cittadinanza, deve essere richiesta entro un anno dal compimento del 18° anno di età

Casi particolari

Nel caso in cui non si possa accedere a questa procedura in quanto:

pur essendo nato/a in Italia non vi hai avuto la residenza in modo continuativo dalla nascita, ma sei residente in Italia da almeno tre anni;

non sei nato in Italia, ma vi risiedi in modo continuativo da almeno 10 anni;

al compimento del 18° anno di età puoi presentare richiesta di acquisto di cittadinanza italiana presso la Prefettura di Varese con tutta la documentazione necessaria.

 

 

Normativa di riferimento

Legge 5 febbraio 1992, n. 91

D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362

Legge 14 dicembre 2000, n. 379

D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (così come convertito in legge)

 

 

 

Modelli

Richiesta acquisto della cittadinanza italiana per i nati in Italia al compimento dei 18 anni

Scarica